Negoziazione dei contratti sulla privacy

2 views
9 mins read

La negoziazione dei contratti sulla privacy rappresenta la base per una solida struttura di protezione dei dati, trattamento dei dati e cybersicurezza. In questo contesto sia tecnico che giuridico, i contratti devono soddisfare non solo i requisiti minimi previsti dal GDPR, ma anche fornire un quadro operativo pratico in cui le responsabilità siano chiaramente definite. Ogni clausola deve essere adattata alle attività di trattamento specifiche, ai rischi connessi all’architettura informatica utilizzata e agli interessi delle parti interne ed esterne.

Un processo di negoziazione rigoroso non garantisce solo la certezza giuridica, ma diventa anche uno strumento strategico per costruire fiducia nei confronti di clienti, autorità di controllo e partner commerciali. Valutando i rischi durante la negoziazione, integrando le best practice del settore e anticipando gli sviluppi futuri, si crea una struttura contrattuale in grado di resistere alle sfide presenti e future. Questo approccio rafforza la responsabilizzazione (accountability) e rende la conformità dimostrabile durante audit, indagini su incidenti o relazioni al management.

Contratti di subappalto: responsabilità chiare e standard di sicurezza

Nella negoziazione di un contratto di subappalto (o contratto di trattamento), l’attenzione deve concentrarsi sulla descrizione precisa delle attività di trattamento: quali categorie di dati personali vengono trattati, per quale scopo e per quanto tempo. Questa descrizione deve essere accompagnata da una panoramica delle misure tecniche e organizzative – inclusi gli standard di crittografia, la gestione degli accessi e le procedure di aggiornamento dei sistemi. Tali dettagli assicurano che entrambe le parti comprendano chiaramente i requisiti applicabili al trattamento e alla sicurezza dei dati.

La gestione dei sub-responsabili del trattamento è una componente critica. Il contratto deve includere un meccanismo chiaro di autorizzazione per qualsiasi subappalto, compreso il diritto del titolare del trattamento di approvare e controllare tali subappaltatori. Inoltre, è necessario specificare che il responsabile del trattamento principale rimane pienamente responsabile per le azioni dei subappaltatori, e che il titolare abbia accesso all’elenco dei subappaltatori e alle misure di sicurezza applicate.

Particolare attenzione deve essere rivolta anche alla fase di uscita: in caso di cessazione del rapporto contrattuale, devono essere chiaramente definite le modalità di restituzione o cancellazione dei dati personali – inclusi tempi e condizioni. È fondamentale stabilire già nelle prime fasi della trattativa procedure rigorose per il ritorno e la distruzione sicura dei dati.

Contratti di servizio: ambito, privacy by design e SLA

Nei contratti di servizio, la definizione precisa dell’ambito è essenziale per ogni clausola relativa alla privacy. Specificare quali sistemi, portali o API hanno accesso ai dati personali, in quali ambienti vengono trattati e i ruoli degli utenti, previene dispute sull’estensione degli obblighi di riservatezza. Dimostra inoltre che il principio di privacy by design è stato applicato fin dalla fase progettuale dell’architettura.

Le clausole di privacy by design stabiliscono che ogni modifica al servizio comporta una nuova valutazione dell’impatto sulla privacy. Le obbligazioni contrattuali in materia di audit di sicurezza, penetration test e test funzionali sono indispensabili per evitare che nuove funzionalità introducano vulnerabilità. Devono essere concordati anche i criteri di accettazione e le condizioni per il rilascio in produzione.

Gli accordi sui livelli di servizio (SLA) riguardanti disponibilità, tempi di risposta in caso di incidente e procedure di recovery traducono operativamente i requisiti di privacy e sicurezza. Indicatori chiave di performance (KPI) chiari e sanzioni per il mancato rispetto degli SLA rafforzano la qualità del servizio e forniscono al cliente un mezzo contrattuale per garantire il rispetto degli impegni.

Trasferimento dati: garanzie internazionali e due diligence

Quando i dati personali vengono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), sono necessarie garanzie aggiuntive. Le Clausole Contrattuali Standard (SCC) o le Norme Vincolanti d’Impresa (BCR) devono essere incorporate nei contratti per garantire un livello di protezione equivalente. Le misure tecniche come la crittografia end-to-end e procedure rigorose per la gestione delle chiavi devono essere dettagliate negli allegati contrattuali.

La due diligence sul destinatario deve comprendere una valutazione legale e pratica della normativa locale, in particolare analizzando le leggi sulla sorveglianza e sulla privacy. La documentazione di questa due diligence, insieme alla valutazione delle richieste di accesso da parte delle autorità locali, costituisce una prova concreta in caso di audit o controlli. Ciò impedisce che promesse contrattuali si traducano in protezioni inefficaci nella pratica.

Infine, devono essere stabiliti protocolli di escalation per gli incidenti: in caso di data breach o richiesta di accesso in un paese terzo, il contratto deve prevedere chi deve essere informato, entro quali tempi e con quali mezzi di comunicazione. Questo riduce i ritardi e protegge tempestivamente gli interessati.

Contitolarità del trattamento: ruoli e responsabilità ben definiti

Nel caso di contitolarità del trattamento, è fondamentale creare una matrice dettagliata dei ruoli e delle responsabilità di ciascuna parte. Essa deve stabilire chi funge da punto di contatto per gli interessati, chi gestisce le richieste e chi interagisce con le autorità di controllo. Tale distribuzione deve rispettare l’articolo 26 del GDPR e contenere accordi inequivocabili.

Devono essere inoltre descritte le procedure decisionali tra le parti, ad esempio in caso di nuovi scopi di trattamento o divergenze sull’esercizio dei diritti degli interessati. Le clausole di risoluzione delle controversie e di escalation garantiscono una gestione efficiente dei conflitti senza compromettere la collaborazione.

Le clausole di responsabilità determinano l’attribuzione dei rischi finanziari e reputazionali in caso di violazione. I requisiti assicurativi e le clausole di indennizzo devono chiarire quale parte risponde di quali richieste – inclusi i limiti di responsabilità e le esclusioni. Questo garantisce certezza legale in caso di incidente e previene lunghe controversie.

Preparazione strategica, benchmark e clausole di uscita

Un approccio strategico alla negoziazione inizia con una mappatura dei rischi, identificando tutte le potenziali minacce in termini di privacy e sicurezza, completata da valutazioni di impatto e priorità. Questa base consente di definire requisiti non negoziabili e di giustificare la necessità di alcune clausole di fronte alla controparte. Rafforza la posizione negoziale e accelera i processi decisionali.

Il benchmarking degli standard di mercato e delle best practice offre riferimenti utili per valutare la solidità delle clausole contrattuali. Raccogliendo esempi da settori affini, consulenti esperti e database giuridici, si ottiene una panoramica realistica delle prassi diffuse, evitando richieste irrealistiche e facilitando una negoziazione efficace.

Le clausole di uscita e transizione completano la negoziazione. Esse regolano la restituzione, la cancellazione sicura o la migrazione dei dati – specificando tempi, formati e metodi di verifica. Devono inoltre essere previste le responsabilità per l’assistenza nel passaggio a un nuovo fornitore e per eventuali vizi occulti. Questo assicura continuità operativa e una gestione strutturata dei rischi alla fine del contratto.

Previous Story

Criminalità informatica

Next Story

Consulenza su questioni ricorrenti in materia di privacy e sicurezza informatica

Latest from Quadro sulla privacy, i dati e la cybersicurezza